Astensione non fa rima con Costituzione
L’affermazione secondo cui l’esistenza del quorum referendario in Costituzione prova che i padri e le madri costituenti, avendo previsto che qualcuno non andasse a votare, per inconsistenza delle iniziative referendaria o per altri più disparati motivi, consentano o, peggio ancora, incoraggino l’astensione, è falsa.
L’art.75, che regola l’istituto referendario, dichiara che “la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto” (quorum costitutivo: è proprio il famoso “quorum” che è sulla bocca di tutti quando si parla di referendum), “e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi” (quorum deliberativo: nel caso dei referendum rappresenta il totale dei sì). Non c’è scritto da nessuna parte che è concesso al cittadino il diritto di non andare a votare. La Costituzione si limita a dettare i criteri per approvare la proposta referendaria, ovverossia che ci vuole una larga maggioranza di cittadini votanti (maggioranza costitutiva), e in subordine la maggioranza dei voti validi espressi (maggioranza qualificata).
Scegliere l’astensione è invece in assoluto contrasto con la Costituzione. Si prenda tanto per cominciare l’art 48. dove si dice riguardo al voto che “Il suo esercizio è dovere civico”, ma su questo punto si ritornerà. E poi, “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Gli italiani sono forse moralmente indegni? Sono degli incapaci civili? Di sicuro lo diventeranno se continueranno a disertare le urne, motu proprio, o su consiglio dei partiti astensionisti. Consigliare l’astensione è una condotta in grave contrasto con la Costituzione, in quanto limita palesemente il diritto di voto del cittadino, che viene espressamente invitato a non votare.
Una menzione di sfuggita all’art 1. Con l’astensione dal voto la sovranità popolare subisce un duro colpo dato che l’astensionista rinuncia, spontaneamente o per volontà di altri, a esercitarla direttamente nella forma peculiare del referendum abrogativo.
cittadiniditalia, 7 maggio 2025, 165°unitàditalia
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